Nel dettaglio, entro il 31 marzo 2022, l’Ente Territorialmente Competente era tenuto a determinare gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che il gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, devono rispettare per tutta la durata del PEF. In particolare, L’ETC aveva l’onere di individuare il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori di cui alla tabella dell’art. 3, in base al livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta.
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