La denuncia al Tribunale di cui all’art. 2409 c.c. nel TUSP

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Una delle principali novità del TUSP riguarda il potenziamento e la rinnovata attenzione che viene data alle azioni civilistiche di responsabilità nei confronti degli amministratori.

Si parla di potenziamento perché, in primo luogo, l’art. 13 non limita la legittimazione di presentare denunzia di gravi irregolarità al tribunale ai sensi dell’art. 2409 del c.c. ai soli soci detentori di una minoranza qualificata (il 10% delle quote o azioni) ma la estende a “ciascuna amministrazione pubblica socia, indipendentemente dall’entità della partecipazione di cui è titolare”. In secondo luogo giacché, in deroga alla disciplina civilistica, il TUSP rende applicabile la predetta norma anche alle società a controllo pubblico in forma di srl.

Ne rinnova l’attenzione, si è detto, in quanto l’art. 12 precisa che gli amministratori ed i sindaci di società controllate “sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali”.

Previsione, quest’ultima, in linea con l’orientamento da anni consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità secondo la quale prevedere anche la responsabilità amministrativa degli amministratori a fronte di eventuali pregiudizi ricevuti dalla PA nella sua veste di socio e non solo una responsabilità civilistica costituirebbe una duplicazione ingiustificata della tutela. Viene, come noto, fatta salva la giurisdizione della Corte dei conti per il “danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società in house”.

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