Il bilancio consolidato degli enti locali
La definizione dell’area di consolidamento tra similitudini e differenze con il panorama internazionale
di Elena Gori e Silvia Fissi
Una scelta complessa
L’art. 11bis, co. 1, del D.Lgs. 118/2011 prevede che gli enti locali redigano il bilancio consolidato con i propri enti e organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate in modo da rappresentare il risultato economico, patrimoniale e finanziario del “gruppo amministrazione pubblica” (GAP).
Le modalità e i criteri per la redazione sono individuati nel “principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato allegato n. 4/4”.
Quest’ultimo è stato di recente sottoposto al maquillage del legislatore con il D.M. 11/8/2017 che, tra l’altro, è intervenuto sulle modalità di definizione dell’area di consolidamento.
La scelta delle entità da consolidare, infatti, è probabilmente la fase in cui i redattori del consolidato godono di più discrezionalità, nonché quella in cui si identificano le maggiori divergenze tra le proposte dei principali standard setter internazionali.
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