Problematiche del controllo societario di fatto da parte di più Amministrazioni Pubbliche

La disciplina delle società partecipate da pubbliche amministrazioni è stata ricondotta, ad opera del d.lgs. n. 175/2016 (TUSP), nell’alveo della disciplina codicistica relativa alle società di capitali.

di Ilenia Imola

Questo giustifica tutta una serie di disposizioni del TUSP che richiamano tale regolamentazione come, relativamente al controllo societario, l’art. 2, comma 1, lett. b), che esplicitamente fa riferimento all’art. 2359 del codice civile.

La norma aggiunge, tuttavia, un’ulteriore previsione a quella civilistica, in merito al controllo congiunto di più soci, configurando un controllo anche laddove vi siano accordi tra essi, o laddove sia normativamente o statutariamente previsto.

La peculiarità della fattispecie è il controllo congiunto dei soci si esplichi sulle decisioni finanziare e gestionali strategiche dell’attività sociale, e che sia previsto il consenso unanime di tutte le parti che lo condividono.

Data la specificità dei requisiti individuati dalla norma, e stando al dato letterale, ogni accordo che non presenti gli specifici elementi richiamati, non configura un controllo congiunto di soci pubblici, svincolando dall’ambito soggettivo di applicazione della norma società a maggioranza pubblica, non qualificabili in controllo pubblico secondo il d.lgs. n. 175/2016.

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