Illegittimità clausola sociale. Commento a Tar Lombardia sentenza n. 936/2018

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La clausola sociale non può imporre all’appaltatore subentrante di assumere a tempo indeterminato il personale del precedente gestore, in base a tale principio il TAR Lombardia ha annullato un bando di una gara nella parte in cui la clausola sociale imponeva alle imprese appaltatrici di assumere necessariamente a tempo indeterminato i lavoratori provenienti dall’appaltatore uscente.

Il TAR Lombardia con la recente sentenza n. 936 del 06.04.2018 ha dichiarato l’illegittimità della clausola sociale presente in un bando di gara che imponeva alle imprese aggiudicatarie non l’obbligo generico del mantenimento in organico dei lavoratori già impiegati presso il gestore uscente bensì l’obbligo specifico di assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori in forza presso di questo.

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