Le Unioni regionali delle Camere di commercio e il cd divieto di pantouflage

La domanda cui si vuole rispondere è relativa all’applicabilità o meno del cd divieto di pantouflage alle Unioni regionali delle Camere di commercio.

di Erminia Giorno

Vediamo di capire, innanzitutto, in cosa consiste il divieto di pantouflage e l’assetto normativo che esso presuppone e, quindi, quale è l’inquadramento giuridico delle Unioni regionali.

Il c.d. divieto di pantouflage.

Il c.d. divieto di pantouflage è stato introdotto dalla Legge n.190/2012 che ha aggiunto il comma 16 ter all’art.53 d.Lgs n.165/2001:

I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Integra quindi la fattispecie. la concorrenza dei seguenti presupposti: Continua a leggere…

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