La morosità nella tariffa-corrispettivo del servizio di igiene ambientale

A circa un anno dalla deliberazione ARERA 443/2019, in tema di tariffa del servizio integrato di gestione dei rifiuti rimangono alcuni dubbi interpretativi sul trattamento della morosità con riguardo alla tariffa-corrispettivo

a cura di Paolo Sciabà (*) e Anna Shukayeva (**)
(*) Dottore commercialista e revisore legale, SALT Dottori Commercialisti Associati (Founding Partner)
(**)Dottore Commercialista ed Esperto Contabile, SALT Dottori Commercialisti Associati (Senior Associate)

Premessa

La legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di stabilità 2018) ha attribuito all’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), i compiti di regolazione e controllo anche nel settore dei rifiuti urbani.

Il 31 ottobre 2019, l’ARERA ha emanato la deliberazione n. 443/2019/R/Rif, contenente la “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”: il provvedimento si muove sulla falsa riga della disciplina tariffaria di altre attività regolate, differenziandosene per almeno un duplice ordine di motivi.

In primo luogo, l’erogatore del servizio non “porta” all’utente un bene fruibile (acqua, energia elettrica, gas naturale, riscaldamento), ma si limita a “prelevare” del materiale -i rifiuti- per avviarli allo smaltimento.

Inoltre, il provider per ottenere il pagamento della tariffa non ha a propria disposizione leve efficaci come la chiusura della fornitura : l’inadempimento dell’utente del servizio integrato dei rifiuti non può essere sanzionato con la sospensione del servizio, anche perché essa potrebbe stimolare comportamenti nocivi per l’ambiente.

In questi termini, è di tutta evidenza che nel settore dell’igiene ambientale la morosità può avere effetti assai negativi sulla gestione.

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