Nulle le assunzioni delle società partecipate pubbliche in assenza di procedura selettiva

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In tema di reclutamento del personale da parte di società a partecipazione pubblica l’art. 18 del D.L. n. 112/ 2008, convertito in L. n. 133 del 2008, ha esteso a tali società l’obbligo delle procedure concorsuali e selettive tipiche delle amministrazioni pubbliche, la cui omissione determina la nullità del contratto di lavoro, è quanto ribadito dalla Corte di Cassazione, Sez. lavoro, con la recente sentenza n. 2538/2022 del 27.01.2022.

La fattispecie riguarda una lavoratrice che ha presentato domanda di accertamento di illegittimità del licenziamento, intimatole per giusta causa il 27 novembre 2015 da AMA spa, (società in house che gestisce alcuni servizi per conto dell’ente Roma Capitale, suo socio unico), a seguito della sentenza penale del Tribunale di Roma che accertava gravi responsabilità a carico di rappresentanti della Società in merito all’assunzione della ricorrente e di altri lavoratori per violazione della procedura di reclutamento di cui al sopra citato art. 18.

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