Dalle società partecipate considerazioni estese sui riflessi del peculato (con l’apporto del terzo)
di Maurizio LuccaLa sez. giurisdizionale Lombardia della Corte dei Conti, con la sentenza n. 215 del 11 agosto 2022, interviene nel condannare alcuni soggetti (consulente amministrativo e finanziario, amministratore unico, presidente e consigliere) per “danno all’immagine” arrecato sia a società pubbliche partecipate direttamente o indirettamente dal Comune sia allo stesso Ente locale (in qualità di socio), attraverso la commissione di condotte illecite costituite dalla distrazione di ingenti somme di denaro dalle casse (si tratta del delitto istantaneo di peculato, oggetto di specifica tutela in violazione con la destinazione pubblica del bene e il buon andamento, ex art. 97 Cost., plurioffensivo), anche mediante il versamento su conti correnti di terzi.
Il peculato
Siamo in presenza di “peculato”, ex art. 314 cod. pen., quando:
- comma 1, «il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria» (c.d. peculato per appropriazione);
- comma 2, «quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l’uso momentaneo, è stata immediatamente restituita».
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