Operazioni straordinarie sulle partecipate fuori dal perimetro del parere della Corte dei conti

L’assunzione della qualità di socio segna, pertanto, la linea di confine per distinguere gli atti deliberativi da sottoporre all’esame della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 5, comma 3, TUSP, e quelli invece esclusi o, meglio, per i quali la legge non ne impone la trasmissione.

Pertanto, per le Sezioni Riunite della Corte dei conti (deliberazione n.19/2022)le operazioni societarie straordinarie, quali la sottoscrizione di aumenti di capitale che l’ente è chiamato ad approvare nella qualità di socio, la trasformazione fra tipi societari e la fusione, sono atti non rientranti nella cornice legislativa che impone agli enti locali la trasmissione preliminare alla magistratura contabile di controllo.

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