La Corte dei conti della Sardegna (deliberazione n.90/2022) ha escluso che le società o gli enti pubblici economici a totale partecipazione pubblica l’onere di tale permessi possa restare in carico a questi ultimi, mentre resta a carico dell’ente locale che beneficia di tali funzioni, in ossequio al generale principio civilistico del divieto di indebito arricchimento.
La richiesta
In ragione dell’evoluzione del concetto di società a partecipazione pubblica, un sindaco ha chiesto ai magistrati contabili se, ai sensi dell’art.80 del Tuel, gli oneri per i permessi retribuiti restino a carico della società pubblica o del comune.
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