La questione del controllo pubblico, ai fini del rispetto delle condizioni previste dal Testo Unico delle Società Partecipate, anche in tema di razionalizzazione delle società partecipate sono state sollevate da un ente locale presso la Corte dei conti Emilia Romagna (deliberazione n.19/2023) che non le ha decisamente approvate.
Le indicazioni dell’ente
Nonostante le indicazioni dei giudici contabili di formalizzare il controllo pubblico congiunto di società partecipate l’ente ha eccepito la mancanza dei relativi requisiti. In particolare, a dire dell’ente locale, non sussiste l’ipotesi del controllo pubblico congiunto, in quanto, sebbene la composizione del capitale pubblico della società di capitali sia complessivamente pari al 63,78 per cento, nessuno dei soggetti pubblici possiede singolarmente la maggioranza del capitale della società e non sussiste alcun vincolo fra gli stessi ad operare in senso congiunto. Inoltre, i soci pubblici non sono portatori di esigenze omogenee, ma di istanze diverse, con una rappresentanza di interessi pubblici specifici.
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