L’affidamento alle società in house è un tema delicato, che in materia di servizi pubblici di rilevanza economica è stato recentemente riordinato dagli artt. 14 e ss. D.lgs. n. 201/2022. Specificazioni al riguardo derivano anche dall’art. 7 del d.lgs. n. 36/2023.
In generale è possibile affermare che l’affidamento a società in house è una forma residuale di affidamento nel caso dei servizi pubblici di rilevanza economica, mentre una vera e propria alternativa all’evidenza pubblica negli altri casi.
Diversa, invece, è la tematica degli affidamenti posti in essere dalla società in house verso altri soggetti. Difatti, capita che la società in house stessa non sia in grado di svolgere tutta l’attività che le è stata affidata, necessitando di rivolgersi a società ulteriori per svolgere quella parte di attività.
Nella pratica questo ulteriore affidamento comporta dei dubbi da parte di alcune amministrazioni che in taluni casi ritengono semplicemente di dover affidare ulteriormente in maniera diretta l’attività che l’in house non riesce a realizzare, facendo un erroneo paragone con l’istituto del subappalto.
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