Brevi cenni sulla relazione sull’affidamento del servizio pubblico

Federico Smerchinich 8 Aprile 2025
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È, ormai, noto che a seguito l’entrata in vigore del d.lgs. n. 201/2022 ha confermato gli approdi a cui è giunta la giurisprudenza in merito all’affidamento in house. Difatti, nell’attuale quadro normativo è imposto all’amministrazione aggiudicatrice che intenda ricorre all’affidamento diretto un onere motivazionale rafforzato, che consenta un “penetrante controllo della scelta effettuata … anzitutto sul piano dell’efficienza amministrativa e del razionale impiego delle risorse pubbliche” (v. in materia tra le tante Cons. Stato, comm. spec., parere 1 aprile 2016, n. 464 e Consiglio di Stato sez. IV, 15 luglio 2021, n. 5351).

Principio ripreso ed esplicitato all’art. 14 c. 3 d.lgs. n. 201/2022L, secondo cui degli esiti della valutazione istruttoria svolta dall’ente si dà conto, prima dell’avvio della procedura di affidamento del servizio, in un’apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell’Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompensazioni.

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