In house e aggregazioni societarie, parte seconda. La fondamentale decisione del Consiglio di Stato che limita e circoscrive la sentenza della Corte di Giustizia del 12.05.2022 C 719/20
Commento a Consiglio di Stato, Sez. IV, 20.11.2023, n. 9933
Già lo scorso anno si era affrontata la tematica delle aggregazioni societarie, quando riguardano le società in house, a seguito della sentenza della Corte di Giustizia C 719/20 del 12.05.2022, la quale aveva concluso che “La direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa o a una prassi nazionale in forza della quale l’esecuzione di un appalto pubblico, aggiudicato inizialmente, senza gara, ad un ente “in house”, sul quale l’amministrazione aggiudicatrice esercitava, congiuntamente, un controllo analogo a quello che esercita sui propri servizi, sia proseguita automaticamente dall’operatore economico che ha acquisito detto ente, al termine di una procedura di gara, qualora detta amministrazione aggiudicatrice non disponga di un simile controllo su tale operatore e non detenga alcuna partecipazione nel suo capitale.” Tale sentenza del giudice europeo terminava affermando che sarebbe stato il giudice italiano, nel caso particolare il Consiglio di Stato, a dover verificare se i principi di diritto espressi fossero effettivamente applicabili al caso di specie o meno.
Vedi anche
In house e aggregazioni societarie: commento a Corte di Giustizia C-719/20 12 maggio 2022
Smerchinich Federico – 24/5/2022
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