Autorità antitrust e affidamenti in house

Federico Smerchinich 11 Febbraio 2025
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In generale, nel contesto economico e normativo degli ultimi anni, le competenze dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato si sono estese dal diritto antitrust a quello dei consumatori.

Nell’ambito di questa estensione all’AGCM sono stati attributi anche poteri di enforcement affiancati dall’accresciuto ruolo delle cosiddette funzioni di advocacy nelle attività di contrasto agli illeciti concorrenziali (v. in materia Cons. Stato, sez. VI, 30 maggio 2014, n. 2818). 

Quindi all’AGCM non spettano solo poteri di imposizione, ma anche funzioni di impulso anche giurisdizionale, come quelle previste dall’art. 21 bis l. n. 287/1990.

Tramite questa norma, l’AGCM può fare ricorso avverso gli atti delle pubbliche amministrazioni che siano ritenuti violativi della normativa concorrenziale. Difatti, come affermato in giurisprudenza, “Gli ostacoli alla concorrenza, infatti, possono derivare non solo dal comportamento anticoncorrenziale delle imprese ma anche dagli interventi normativi e regolamentari sui mercati svolti da enti e amministrazioni pubbliche che operano a livello statale o territoriale” (Cons. Stato, Sez. VI, 21/02/2023, n. 1760). Questa azione giurisdizionale dell’AGCM non è da ritenere come a tutela dell’interesse generale, quanto, invece, a tutela dell’interesse collettivo al corretto funzionamento del mercato di cui ente esponenziale è proprio l’autorità antitrust. 

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