Aziende speciali e servizi di interesse economico generale
Dopo la sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 3946 del 27 giugno 2018, il modello dell’Azienda Speciale per la gestione dei servizi pubblici, si conferma una valida alternativa al ricorso allo strumento societario, sottoposto a limiti particolarmente stringenti dal D.lgs. n. 175/16 che subordina la detenzione di partecipazioni al rispetto di parametri variegati e a complessi processi di razionalizzazione.
di Edoardo Rivola
Ciò nondimeno anche nella governance dell’Azienda Speciale, le P.A. sono tenute ad osservare il divieto di soccorso finanziario e ad adoperarsi nel perseguimento dell’efficienza gestionale, pena in difetto l’elusione di vincoli di finanza pubblica.
L’attualità dell’Azienda Speciale tra i modelli organizzativi del “Gruppo pubblico” dopo la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 27 giugno 2018, n. 3946
Il Legislatore per molto tempo ha promosso il ricorso alle società di capitali come modello ideale di gestione dei servizi pubblici arrivando fino a stabilire con l’articolo 35 della Legge n.448 del 2001 al comma 8, ( La Finanziaria per l’anno 2002) l’obbligo per gli Enti pubblici di trasformare le aziende speciali che gestivano servizi pubblici locali “a rilevanza economica”, in società di capitali.
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