Con la deliberazione n. 11/SSRRCO/QMIG/19 del 12/6/2019, le Sezioni riunite della Corte dei conti hanno fornito l’interpretazione del concetto di “controllo pubblico”, di una amministrazione nei confronti della partecipata, che si desume dalla lettura dell’art. 2, lettera b) e lettera m) del TUSPP (il d.lgs. 175/2016), nonché dall’art. 2359 del Codice civile.
Le Sezioni riunite della Corte dei conti hanno fatto propria l’interpretazione “letterale” delle norme, sulla scorta di un ragionamento lineare e condivisibile.
Pertanto, in virtù del combinato disposto delle lettere b) ed m) dell’art. 2 del TUSPP, i Giudici contabili delle Sezioni riunite ritengono che possono essere qualificate come “società a controllo pubblico” quelle in cui “una o più” amministrazioni:
– dispongano della maggioranza dei voti esercitabili in assembla ordinaria;
– oppure, dispongano di voti, o rapporti contrattuali, sufficienti a configurare un’influenza dominante (deliberazione n. 11/SSRRCO/QMIG/19, pag. 16).
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