Il fatturato e l’attività prevalente nel TUSPP
di Roberto CamporesiIl fatturato è l’unità di misura dell’attività prevalente prevista dall’art. 16 comma 3 e 3 bis del TUSPP.
Si ricorda che la definizione e quantificazione dell’attività prevalente risulta essere una delle tre condizioni con cui si perfeziona il modello in house providing.
Tale requisito, secondo la giurisprudenza, deve trattarsi di una tendenziale preponderanza, quantitativa e qualitativa, dell’attività del prestatore in house in favore dell’amministrazione aggiudicatrice (una sorta di “soggetto dedicato” con vincolo di scopo pubblicistico). Le attività di un’impresa aggiudicataria da prendere in considerazione sono tutte quelle che quest’ultima realizza nell’ambito di un affidamento effettuato dall’amministrazione aggiudicatrice, indipendentemente dal fatto che il destinatario sia la stessa amministrazione aggiudicatrice o l’utente delle prestazioni.
Prima dell’emanazione delle direttive appalti 2014, la giurisprudenza della Corte di Giustizia, pronunciandosi sul requisito della attività prevalente, aveva indicato, quale elemento necessario per la sussistenza della relazione in-house, che l’ente controllato realizzasse “la parte più importante della propria attività con l’ente o con gli enti locali che la controllano”.
Il requisito in esame era stato ulteriormente specificato dalla giurisprudenza sovranazionale, che aveva precisato sussistere il requisito solo se l’attività di detta impresa fosse principalmente destinata all’ente in questione e ogni altra attività risultasse avere solo un carattere marginale. Tuttavia, la Corte di Giustizia non aveva mai definito numericamente la percentuale di fatturato necessaria per ritenere sussistente l’esercizio dell’attività prevalente, scegliendo di affidarsi a concetti giuridici indeterminati (e spesso contrastanti tra loro) quali “parte più importante”, “sostanzialmente destinata in via esclusiva”, “solo se l’attività di detta impresa è principalmente destinata all’ente in questione ed ogni altra attività risulta avere solo un carattere marginale”
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