Tra gli aspetti che possono generare molteplici difficoltà interpretative, contenuti nel D.lgs. n. 36/23 e differentemente dal D.lgs. n. 50/16, troviamo sicuramente quelli che riguardano il perimetro di applicazione della normativa in tema di appalti pubblici.
Nella nuova formulazione, infatti, manca una disposizione che identifichi con chiarezza tutti i soggetti giuridici per cui il Codice trova applicazione. Soccorre in parte il TUSPP, almeno per quanto riguarda le società in house (art. 16) e quelle miste (art. 17), ma per aziende speciali, fondazioni, società, seppur in controllo pubblico e in generale per quei soggetti che sono qualificabili come organismi di diritto pubblico, non ricompresi nel perimetro dell’“autoproduzione” e per le società che operano nei settori degli eventi, delle fiere, della valorizzazione degli immobili ecc, elencati all’art. 4 comma 7 del D.lgs. n. 175/16, quid iuris ?
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