È quanto affermato dalla deliberazione n. 300/2024/PAR del 4 settembre 2024, con cui la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, ha fornito un’importante interpretazione dell’art. 1, comma 718, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007).
In termini sostanziali, il divieto stabilito dal comma 718 si applica indipendentemente dall’ordine temporale in cui sono stati assunti gli incarichi di amministrazione, sia nel caso che un amministratore locale assuma un ruolo nell’organo amministrativo di una società partecipata successivamente alla sua elezione, sia che l’eletto fosse già amministratore societario (non in condizione di ineleggibilità o incompatibilità) al momento dell’elezione.
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