La legittimazione passiva nelle controversie relative alle obbligazioni assunte dalle aziende sanitarie locali verso i soggetti e le strutture che erogano prestazioni sanitarie in regime di convenzione

La legittimazione passiva nelle controversie relative alle obbligazioni assunte dalle aziende sanitarie locali verso i farmacisti convenzionati, i medici specialisti e le strutture private in regime di convenzione, non spetta all’azienda sanitaria territorialmente competente che ha autorizzato la prestazione, bensì alla Regione.

a cura di Letizia Gaspari

A ribadirlo è la recentissima ordinanza della Corte di Cass. Civ., III sez, n.25159 dell’11 ottobre 2018, la quale rigetta il ricorso presentato da Cadifarma, ricorrente per conto di numerosi farmacisti nei confronti di un’ASL romana.

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