La trinità dell’accesso. Accesso agli atti, accesso civico semplice ed accesso Freedom Of Information Act (c.d. FOIA)
L’accesso civico semplice, ai sensi dell’art. 5 comma 1 del D.Lgs. 33/2013 è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ex. D.Lgs. 33/2013, e la cui pubblicazione sia stata omessa.
a cura di Gabriele Martelli
Tale omissione fa sorgere la responsabilità del Responsabile della Trasparenza – che ormai coincide quasi sempre con il RPCT-, che è tenuto a svolgere “stabilmente un’attività di controllo sull’adempimento da parte dell’amministrazione degli obblighi di pubblicazione” (art. 43 D.Lgs. 33/2013).
Il FOIA, invece, ai sensi dell’art. 5 comma 2 del D.Lgs. 33/2013, è il diritto di chiunque di richiedere i dati ed i documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria; a differenza dell’accesso civico semplice non sono richiamate le informazioni, con la conseguenza che dovranno essere escluse da tale forma di accesso le informazioni ulteriori rispetto a quelle oggetto di pubblicazione obbligatoria.
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