di Alessandra Codenotti
La controversia portata innanzi al TAR ha come oggetto la verifica della legittimità del provvedimento del Comune, con il quale lo stesso Ente locale aveva negato la possibilità ad un operatore privato, che non fosse gestore del servizio pubblico dei rifiuti, di raccogliere presso esercizi commerciali, che avevano messo a disposizione proprie aree private, i rifiuti di plastica provenienti da utenze domestiche da avviare al recupero attraverso la cessione alle aziende specializzate.
I punti di scontro cadono sia sulla definizione del concetto di “rifiuto” del materiale plastico raccolto dalla società ricorrente, sia sulla sussistenza o non di un regime di privativa sull’attività di raccolta precedentemente menzionata.
Facendo ora riferimento all’attività di raccolta, secondo quanto sostenuto dalla società ricorrente, il recupero dei rifiuti sarebbe oggetto di liberalizzazione e quindi aperto anche agli operatori privati forniti di tutte le autorizzazioni richieste ex lege.
Per continuare a leggere il contenuto di questa pagina è necessario essere abbonati. Se sei già un nostro abbonato, effettua il login. Se non sei abbonato o ti è scaduto l’abbonamento >>ABBONATI SUBITO<< |
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento