Tra le varie attività istruttorie consigliate alle amministrazioni per raccogliere le informazioni da porre alla base della scelta sulla modalità di gestione, vi sono anche le consultazioni preliminari di mercato attraverso le quali le amministrazioni sondano il mercato di riferimento per verificare l’eventuale risposta degli interessati.
In tal senso, le consultazioni preliminari di mercato (oggi previste agli artt. 77 e ss. d.lgs. n. 36/2023 e prima agli artt. 66 e ss. d.lgs. n. 50/2016) possono essere più o meno generiche o vincolanti per le amministrazioni e per coloro che intendono manifestare interesse a fare una gara.
L’esito delle consultazioni è importante, perché consente alle amministrazioni pubbliche di comprendere se il mercato può dare una risposta, e quindi vale la pena fare una gara, oppure se non vi sono operatori interessati e, allora, l’affidamento diretto in house rappresenta la soluzione preferibile.
Ovviamente, poi, spetterà pur sempre all’amministrazione affidante decidere quale tipologia di affidamento scegliere e motivare sulla scelta stessa ai sensi dell’art. 14 d.lgs. n. 201/2022.
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