L’impugnazione degli atti dell’affidamento in house

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Il procedimento per l’affidamento in house disegnato dal d.lgs. n. 201/2022 è polifasico: in un primo momento è necessario procedere ai sensi dell’art. 14 scegliendo quale tipologia di affidamento perseguire, dandone atto nell’apposita motivazione; poi, si procede ai sensi dell’art. 17 e nella deliberazione di affidamento del servizio sulla base di una qualificata motivazione si da espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un’efficiente gestione del servizio, illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all’impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell’ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house , tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all’articolo 30.

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