In termini diversi, si pone fine al conflitto delle clausole convenzionali, inserite d’impulso dalle Amministrazioni locali, con le previsioni dettate dal legislatore: il corretto ammontare del canone è una conseguenza indiretta e riflessa della riconduzione della concessione alle ipotesi, di cui agli artt. 93 del D.lgs. n. 259/2003 e art. 12, comma 3, del D.lgs. n. 33/2016: nessun onere aggiuntivo rispetto quanto previsto dalla legge.
Le norme evocate disciplinano l’ipotesi in cui l’installazione di apparati di telecomunicazioni debba avvenire su beni di proprietà pubblica, ed entrambe perseguono la finalità di agevolare l’installazione di nuovi impianti di comunicazioni elettroniche, impedendo che gli operatori del settore – per poter conseguire la disponibilità dei beni pubblici e delle infrastrutture occorrenti – siano costretti a subire condizioni inique o discriminatorie (2) .
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