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Programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale. Istruzioni per l’uso

La relazione sul governo societario, e con essa l’implementazione di programmi di valutazione del rischio aziendale,  è un adempimento ignorato da molti in occasione della approvazione dei bilancio di esercizio 2016. Un errore, questo, da non ripetersi.

Si ricorda che l’art. 6 del TUSP, prevede la predisposizione di “specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale” per le società al controllo pubblico, dei cui esiti dovranno informare i soci nella “relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell’esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d’esercizio”.

Il tema merita grande attenzione, sia per i profili di responsabilità che sono delineati nell’art. 12 sia perché l’art. 14, c. 2, prevede che se emergono, nei programmi di valutazione del rischio, uno o più indicatori di crisi aziendale, gli amministratori devono adottare senza indugio i provvedimenti necessari per prevenire l’aggravamento della crisi, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un piano di risanamento.

Quando si determini tale situazione la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell’organo amministrativo, costituisce grave irregolarità ai sensi dell’articolo 2409 del codice civile.

Non costituisce provvedimento adeguato, secondo la disciplina, la mera previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell’amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico delle attività svolte.

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Videoconferenza a cura del dott. Stefano Pozzoli

In argomento Utilitalia ha predisposto le sue “Linee guida per la definizione di una misurazione del rischio ai sensi dell’art. 6, c. 2 e dell’art. 14, c. 2 del D.Lgs. 175/2016”, che forniscono una disciplina di minima per l’applicazione di un “programma di misurazione del rischio di crisi aziendale”, sottolineando che i singoli comuni e società interessate, hanno comunque la possibilità di ampliare tali previsioni fino a configurare un sistema strutturato di risk management in senso proprio, che non è però – ad avviso di Utilitalia – quanto viene richiesto dal TUSP.

Per Utilitalia, “scopo delle Linee Guida, in sostanza, è quello di contribuire a prevenire potenziali rischi patrimoniali, finanziari ed economici a danno dei soci e delle loro società, nonché di favorire la trasparenza dei meccanismi di raccolta e gestione delle informazioni necessarie al monitoraggio nei confronti dei soci, ponendo in capo all’organo di amministrazione ed a quello di controllo, obblighi informativi sull’andamento della Società”.

Le linee guida individuano, in questo quadro, un set di indicatori finalizzati a misurare lo stato di salute dell’azienda e propongono una procedura da seguire in caso di crisi.

Gli indicatori proposti sono di carattere generale e tesi a determinare «soglie di allarme», di cui dovrà essere la società, con regolamento, a individuare il livello oltrepassato il quale si deve intervenire:

1) la gestione operativa della società sia negativa per tre esercizi consecutivi in misura pari o superiore all’X% (differenza tra valore e costi della produzione: A meno B, ex articolo 2525 c.c.);

2) le perdite di esercizio cumulate negli ultimi tre esercizi, al netto degli eventuali utili di esercizio del medesimo periodo, abbiano eroso il patrimonio netto in una misura superiore aIl’X%;

3) la relazione redatta dalla società di revisione, quella del revisore legale o quella del collegio sindacale rappresentino dubbi di continuità aziendale;

4) l’indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto tra patrimonio più debiti a medio e lungo termine e attivo immobilizzato, sia inferiore a 1 in una misura superiore aIl’X%;

5) il peso degli oneri finanziari, misurato come oneri finanziari su fatturato, è superiore all’X%

(Le percentuali si riferimento dovranno essere individuate da ciascuna società in maniera coerente con le specificità proprie del settore di riferimento e con i principi di equilibrio economicofinanziario della gestione)

Utilitalia chiede anche di calcolare, pur non considerandoli indici di rischio ma come elemento di analisi del peso degli oneri finanziari, anche i seguenti indicatori:

6) l’indice di disponibilità finanziaria (attività correnti/ passività correnti);

7) gli indici di durata dei crediti e dei debiti a breve termine (360/fatturato/crediti a bt e 360/fatturato/debiti a bt).

Non di rado, infatti, le criticità finanziarie delle società non dipendono dalla qualità della gestione operativa quanto, piuttosto, dal fatto che i Comuni pagano con ritardo tale che gli equilibri finanziari ed economici delle società vengono compromessi.

La scelta di non indicare, come Utilitalia, le “soglie” è figlia della procedura proposta, che consiste in 3 passi:

  1. in caso di superamento di una soglia gli amministratori devono, senza indugio, convocare l’assemblea perché venga valutata la sussistenza di un vero stato di crisi o meno;
  2. ove si riconosca l’esistenza di un rischio per l’impresa i soci dovranno prenderne atto e dare degli indirizzi da seguire. Ad esempio prevedendo una riduzione dei costi di un certo ammontare e così via;
  3. successivamente, entro 60 giorni, l’organo di amministrazione dovrà poi predisporre un piano di ristrutturazione che recepisca gli indirizzi degli enti soci e dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico delle attività svolte.

In questo modo si vogliono corresponsabilizzare le pubbliche amministrazioni socie fin dal momento della formulazione del piano, assicurando così una maggiore condivisione del piano stesso, che deve comunque essere sottoposto alla volontà dei soci.

 


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