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Nuovi adempimenti della società a partecipazione pubblica in occasione dell’approvazione del bilancio di esercizio e profili sanzionatori
Come noto l’art. 6 si struttura su quattro diversi livelli:
– Un primo livello (comma 1) contiene l’obbligo della separazione contabile per le gestioni all’interno della medesima società svolgano attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato, in deroga all’obbligo di separazione societaria previsto dal comma 2-bis dell’articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287;
– Un secondo livello (comma 2) contiene l’obbligo di predisporre specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l’assemblea;
– Un terzo livello (comma 3) ove viene rimessa alla valutazione della società l’opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché’ dell’attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:
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