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Il recesso da società ex art. 24 del TUSP ed il "richiamo" all’art. 20, c. 7
Scade infatti il termine previsto dal TUSP perché quei comuni che hanno previsto nel loro piano di revisione straordinaria la dismissione di partecipazioni maturino il proprio diritto di recesso e quindi da una parte essi perderanno la possibilità di “esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all’articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all’articolo 2437-quater del codice civile” (art. 24, c. 5).
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