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Privacy e società a partecipazione pubblica
L’articolo 99 (“Entrata in vigore e applicazione”) recita. “1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. 2. Esso si applica a decorrere da 25 maggio 2018. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.”
Anche le società a partecipazione pubblica sono soggette alla disciplina che, come sovente accade, pone un delicato problema interpretativo.
La disciplina della privacy è differente se deve essere applicata da un soggetto di diritto privato ovvero da un soggetto di natura privata.
Tale diversità dipende dal fatto che i soggetti di natura pubblica – come in proseguo qualificati – debbono rispondere anche degli adempimenti sulla trasparenza, venendo così a crearsi un sottile equilibrio nel momento in cui si ravvedano esigenze di trasparenza (ostensione dati ovvero comunicazioni ai richiedenti) – al fine di tutelare comportamenti elettivi dissuasivi di pratiche illecite, capaci di inibire azioni corruttive – e la tutela dei dati personali.
Per quanto attiene gli obblighi sulla trasparenza, previsti dal d.lgs n. 33/2013, le società a partecipazione pubblica vengono ad essere qualificate sia nella categoria di enti privato sottoposti a controllo pubblico, che nell’ambito delle categoria, quella dei soggetti di diritto privato che sono considerate società soltanto partecipate.
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