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Applicazione del regime speciale di prorogatio ex D.L. n. 293 del 16/05/1994 agli amministratori scaduti
Col D.L. 16/5/1994, n. 293, conv. Con modif. con L. 15/07/1994, n. 444, recante la «Disciplina della proroga degli organi amministrativi», è dettata una particolare disciplina in ordine a scadenza, “prorogatio” e ricostituzione degli “organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo dello Stato e degli enti pubblici, nonché delle persone giuridiche a prevalente partecipazione pubblica, quando alla nomina dei componenti di tali organi concorrono lo Stato o gli enti pubblici”.
Alla stessa fa oggi espresso riferimento anche il TUSP, che all’art. 11, comma 15, stabilisce che «Agli organi di amministrazione e controllo delle società in house si applica il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444».
La disciplina speciale della prorogatio prevede in prima battuta che «Gli organi amministrativi svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine debbono essere ricostituiti» (art. 2): il senso è che detti organi cessano necessariamente alla scadenza originaria, dovendo pertanto essere tempestivamente ricostituiti.
A tale previsione, apparentemente “innocua”, si connette la conseguenziale prescrizione secondo cui «Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui all’articolo 2 sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo» (art. 3, comma 1).
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