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La Riforma rifiuti in Sicilia
a cura di Luciano Catania
Tratto da “La Gazzetta degli Enti Locali – Speciale Sicilia“
L’art. 9 del disegno di legge governativo sulla “Riforma degli ambiti territoriali ottimali e nuove disposizioni per la gestione integrata dei rifiuti” prevede nove ambiti territoriali ottimali.
Per ciascun Ato, secondo quanto prevede l’art. 10, è istituita l’Autorità di governo d’Ambito dei rifiuti (AdA), avente personalità giuridica di diritto pubblico e dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile.
Ad ogni AdA competeranno funzioni di organizzazione dei servizi, di scelta della modalità di gestione, di determinazione delle tariffe all’utenza nel rispetto delle disposizioni di settore.
Le Autorità saranno, inoltre, competenti a stipulare i contratti di servizio nonché ad effettuare la relativa azione di controllo e di vigilanza.
Le AdA devono individuare le iniziative dirette a limitare la produzione dei rifiuti e favorire il riutilizzo, il riciclo ed il recupero degli stessi.
Le Autorità sono competenti anche nella scelta della tipologia degli impianti da realizzare nell’ambito territoriale ottimale, tenuto conto dell’impiantistica esistente, dell’offerta di smaltimento e recupero, sia da parte del sistema pubblico che da parte di quello privato.
Dovranno, inoltre, valutare il fabbisogno di discariche necessarie per lo smaltimento della frazione secca non più soggetta a riciclaggio.
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