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L'attività di intercettazione del rifiuto svolta dal privato nel rispetto dei limiti imposti dall'attività pubblica
Il Tribunale Amministrativo Regionale di Sicilia, con sentenza n. 1253 del 12 giugno 2018, ha dichiarato che “l’attività del privato di intercettazione del rifiuto con gli eco-compattatori è possibile ed anzi da incentivare; tuttavia essa deve inserirsi all’interno del circuito complessivo di gestione del RU delle attività in questione, quale iniziativa che si ponga ad integrazione e supporto dell’attività dell’ente pubblico e dell’attività programmatoria dello stesso nei termini di cui si è detto; essa, pertanto, ai fini della sua ammissibilità, va previamente regolamentata e fatta oggetto di convenzionamento con il comune, alla luce della logica del sistema integrato voluto dal d.lgs. n.152/2006.”
di Alessandra Codenotti
La controversia portata innanzi al TAR ha come oggetto la verifica della legittimità del provvedimento del Comune, con il quale lo stesso Ente locale aveva negato la possibilità ad un operatore privato, che non fosse gestore del servizio pubblico dei rifiuti, di raccogliere presso esercizi commerciali, che avevano messo a disposizione proprie aree private, i rifiuti di plastica provenienti da utenze domestiche da avviare al recupero attraverso la cessione alle aziende specializzate.
I punti di scontro cadono sia sulla definizione del concetto di “rifiuto” del materiale plastico raccolto dalla società ricorrente, sia sulla sussistenza o non di un regime di privativa sull’attività di raccolta precedentemente menzionata.
Facendo ora riferimento all’attività di raccolta, secondo quanto sostenuto dalla società ricorrente, il recupero dei rifiuti sarebbe oggetto di liberalizzazione e quindi aperto anche agli operatori privati forniti di tutte le autorizzazioni richieste ex lege.
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