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Sull'applicabilità alle Aziende Sanitarie della regione Marche delle disposizioni di cui al D. Lgs. 231/2001 e del relativo modello
Nel quadro dell’ormai confermata applicazione delle disposizioni del D. Lgs. 231/2001 alle aziende sanitarie private, anche in regime di accreditamento e convenzionamento con il Servizio sanitario pubblico, che spesso è favorita da norme specifiche regionali (si vedano le legislazioni ad esempio di Calabria e Sicilia, contenenti in tal senso disposizioni premiali e della Lombardia di cui più partitamente si discorrerà in appresso per ulteriori e più ampi profili) è tuttora – nel dato strettamente normativo – irrisolto il tema dell’applicabilità delle medesime disposizioni alle Aziende Sanitarie pubbliche, variamente articolate nelle disposizioni regionali.
a cura di Mario Cavallaro
Nell’affrontare il puntuale specifico caso della Regione Marche, non si può che partire dalla Legge regionale 20 giugno 2003, n. 13, Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale, la quale sulla natura giuridica dell’ASUR, azienda sanitaria unica regionale, e delle altre Aziende Regionali all’art. 2 espressamente recita:
“1. Le aziende del servizio sanitario regionale sono l’Azienda sanitaria unica regionale (ASUR), con sede in Ancona, e le Aziende ospedaliere “Ospedali Riuniti Umberto I – G.M. Lancisi – G. Salesi” di Ancona e “Ospedale San Salvatore” di Pesaro.
2. Le aziende di cui al comma 1 sono dotate di personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale ai sensi dell’articolo 3, comma 1 bis, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni ed esercitano le funzioni di cui alla presente legge.”
Per le considerazioni che svolgeremo in appresso, risulta di grande rilievo a nostro giudizio l’affermazione che l’ASUR e le due Aziende Ospedaliere sono dotate di personalità giuridica “e autonomia imprenditoriale” come esattamente indicato dal comma 2.
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