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Revoca degli amministratori delle società partecipate comunali

1. Inquadramento del potere di nomina del Sindaco

Il Sindaco è l’organo responsabile dell’Amministrazione del Comune e tra i poteri conferiti dai commi 8 e 10 dell’art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 (c.d. TUEL) vi è quello di nomina:

a) dei responsabili dei servizi (la dirigenza, riferito alla struttura organizzativa interna, e del Segretario comunale, ex 99 del TUEL);
b) dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

Tale potere si esercita secondo le modalità stabilite sia dalla disciplina interna che direttamente dal TUEL, segnando una precisa tempistica nelle modalità di individuazione, compresa la facoltà di revoca, specie di quelle esterne «Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall’insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico» (comma 9 dell’art. 50 cit.).

Nella sua semplicità la disposizione di legge assegna al Sindaco, in relazione ad una investitura popolare diretta, la possibilità di definire la propria organizzazione amministrativa seguendo da una parte, le indicazioni programmatiche di mandato (il c.d. programma elettorale), dall’altra, scegliendo il personale più capace in grado di rispondere alle esigenze espresse nelle linee di mandato presentate al Consiglio comunale, rimanendo nello sfondo il carattere tendenzialmente fiduciario dell’incarico (c.d. intuito personae).

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