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Debito locale, ristrutturazione anche per le società pubbliche
Fonte: quotidianoentilocali.ilsole24ore.com – 20/01/2020
Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.
di Patrizia Ruffini
Confini ampi per l’operazione di riduzione del costo dei mutui.
Potrà essere ridotto infatti anche l’onere dei mutui assunti per la realizzazione di infrastrutture per il miglioramento dei servizi pubblici da parte delle società, a capitale interamente pubblico, partecipate dai Comuni, dalle Province e dalle Città metropolitane. L’ente proprietario dovrà però conteggiare queste operazioni nel limite di indebitamento previsto dall’articolo 204 del Dlgs 267/2000. La misura è inserita nell’articolo 39 del decreto di proroga dei termini, Dl 162/2019, dedicato a disciplinare delle misure organizzative per la riduzione dell’onere del debito degli enti locali e delle Regioni.
La norma fornisce alcuni dettagli di questa potenzialmente imponente operazione di ristrutturazione a favore degli enti, sotto forma sia di estinzione anticipata (e contestuale stipula di un mutuo sostitutivo) sia di rinegoziazione delle condizioni, senza però dettare tutte le regole operative che sono in parte rinviate ad un decreto del ministro dell’Economia e delle finanze da adottare, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro fine marzo (30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto Milleproroghe). Potranno presentare istanza di ristrutturazione al ministero dell’Economia e delle finanze, con accollo da parte dello Stato, i Comuni, le Province e le Città metropolitane che abbiano contratto con banche o intermediari finanziari mutui in essere alla data del 30 giugno 2019, con scadenza successiva al 31 dicembre 2024 e con debito residuo superiore a 50mila euro. Il debito residuo potrà essere di valore inferiore per gli enti che presentano un’incidenza superiore all’8 per cento degli oneri complessivi, per rimborso prestiti e interessi, sulla spesa corrente del triennio 2016-2018. Anche le eventuali operazioni derivate connesse a questi mutui e rientranti nelle tipologie indicate dall’articolo 3 del decreto del ministro dell’Economia e delle finanze 1° dicembre 2003, n. 389, potranno essere oggetto di ristrutturazione e di conseguente accollo da parte dello Stato.
Nel caso in cui le operazioni di ristrutturazione prevedano l’estinzione anticipata totale o parziale del debito, l’ente dovrà impegnarsi a destinare specifiche risorse al pagamento di eventuali penali o indennizzi e di ogni altro onere connesso. Si potrebbe già tener conto nel bilancio di previsione 2020/22 di queste risorse da porre a carico della parte corrente del bilancio.
È necessaria la riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico delle finanze pubbliche (articolo 1, commi 71 e seguenti, della legge 311/2004), eccetto per gli enti locali con popolazione inferiore a 5mila abitanti, che potranno essere esonerati da questo tipo di verifica. Per assicurare il buon esito dell’operazione sarà costituita un’Unità di coordinamento, disciplinata con decreto del Presidente del consiglio dei ministri (adottato su proposta del ministro dell’Economia e delle finanze).
È da evidenziare appunto che la ristrutturazione è estesa anche ai mutui contratti per la realizzazione di infrastrutture necessarie per il miglioramento dei servizi pubblici dalle società, a capitale interamente pubblico, partecipate dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, incluse nell’elenco delle amministrazioni pubbliche aggiornato entro il 30 settembre di ogni anno dall’Istat (articolo 1, comma 3, della legge 196/2009). Questo avviene con applicazione delle medesime procedure nei confronti dell’ente e con il suo impegno a subentrare come controparte alla società partecipata in caso di ristrutturazione. In tal caso, ai fini della determinazione del limite di indebitamento di cui all’articolo 204 del Dlgs. 267/2000, si tiene anche conto della quota interessi relativa ai mutui ristrutturati.
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