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Nel "controllo analogo congiunto" occorre l'accordo in forma scritta tra le amministrazioni
a cura di Ebron D’Aristotile
a cura di Ebron D’Aristotile
Phd – Professore a contratto di “Contabilità e Bilancio degli enti locali” presso l’Università degli Studi “G. D’Annunzio” Chieti-Pescara, – Dirigente del Servizio Programmazione economico finanziaria del SSR della Regione Abruzzo
Tra gli aspetti più interessanti introdotti dal D. Lgs. 175/2016 meglio conosciuto come Testo unico delle società partecipate, vi è certamente una più corretta e puntuale perimetrazione del concetto di controllo societario pubblico con riferimento alle varie forme contemplate dalla prassi e dalla normativa nazionale ed europea.
A riguardo, infatti, una panoramica sufficientemente completa dell’istituto in esame si ricava dalla lettura dagli articoli del decreto summenzionato.
In particolare il decreto dopo aver operato la distinzione tra società a controllo pubblico (art.2 c. 1 lett. b) d) e m)) e a mera partecipazione pubblica (art. 2 c.1 lett. n)), si addentra nella classificazione delle varie forme di controllo.
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