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Niente separazione contabile MEF per le attività regolate
Basta essere una società a controllo pubblico per rientrare nell’obbligo di separazione contabile previsto dal Tusp?
Come noto, la Struttura Mef ex art. 15 ha da tempo, ed opportunamente, emanato una Direttiva (9 settembre 2019), dove ha previsto che l’obbligo per le aziende che svolgano attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme ad altre attività in regime di economia di mercato (articolo 6, comma 1 del Dlgs 175/2016), decorre con l’approvazione del bilancio 2020 e che i conti separati devono essere sottoposti «al giudizio di conformità del soggetto incaricato della revisione legale dei conti».
È chiaro, anzitutto, che la previsione di legge non riguarda le società quotate né le semplici partecipate, che dovranno eventualmente fare riferimento alle disposizioni di carattere generale, ovvero alla legge antitrust (che viene appunto derogata dall’art. 6 del Tusp) ed al D.Lgs. 333/2003 che regola esso stesso, e da tempo, la contabilità separata.
Andiamo però alle società a controllo pubblico, e vediamo se si deve ritenere che si applichi a tutte «le società a controllo pubblico che svolgono attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato, in deroga all’obbligo di separazione societaria previsto dal comma 2-bis dell’articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, adottano sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi e per ciascuna attività» (cfr. art. 6, c. 1).
La contabilità separata nelle Società a controllo pubblico |
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