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La prosecuzione del rapporto concessorio di affidamento del trasporto pubblico locale al di fuori dei casi ammessi costituisce un affidamento diretto «con procedura negoziata senza bando […] fuori dai casi consentiti» ascrivibile all'ipotesi di cui all'art. 121, comma 1, lettera b), c.p.a.; tuttavia, dall'illegittimità di tale affidamento non consegue l'inefficacia automatica del contratto potendo essere accertata la sussistenza di imperative esigenze connesse ad un interesse generale in applicazione del comma 2 del medesimo art. 121 c.p.a.; il danno può essere riconosciuto (e liquidato equitativamente) in presenza di una perdita "seria" di chance
A cura di Daniele Passigli

A cura di Daniele Passigli

Torna nuovamente all’attenzione la problematica della gestione del trasporto pubblico locale altoatesino, questa volta sotto due profili specifici, uno di carattere processuale e uno di natura sostanziale: la questione processuale riguarda la possibilità di mantenere in vita la concessione affidata in assenza dei presupposti legali al fine di tutelare esigenze imperative mentre la questione sostanziale riguarda i presupposti e l’entità della liquidazione del danno per perdita di chances.

Peraltro, per completezza, segnaliamo la massima della sentenza 16 settembre 2021, n. 270 della sezione autonoma altoatesina del TRGA della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol in cui è stata affermata la legittimità di un assetto “misto” del trasporto pubblico a livello provinciale, che contempli la coesistenza di un affidamento in house per una parte del servizio da erogare e l’affidamento, per la restante parte, delle concessioni con gara pubblica.

Anche se la sentenza riguarda il contesto altoatesino, alcune affermazioni del g.a. appaiono estensibili anche ad un livello territoriale più ampio: inoltre alcuni temi specifici possono anche essere utilmente valorizzati nel contesto di affidamenti di concessione, da parte degli Enti locali, di servizi pubblici locali.

Ci sembra anche estremamente utile la precisazione sul tema della risarcibilità della perdita di “chance”.

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