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Approvazione tariffe TARI: agli studi professionali occorre applicare i coefficienti degli istituti bancari
A cura di Stefania Zammarchi

A cura di Stefania Zammarchi

Entro il prossimo 30 aprile, i Comuni sono tenuti ad approvare le tariffe TARI per l’anno 2022, sulla base dei dati risultanti dal PEF pluriennale, come elaborato da ARERA con la delibera n. 363/2021 e la determina n. 2/2021, per l’intero periodo regolatorio, ossia per il quadriennio 2022-2025.

Come noto, le tariffe TARI devono essere calcolate prendendo a riferimento i costi cd “riconosciuti” dal metodo MTR, introdotto dalla delibera n. 443/2019 di ARERA, in seguito rielaborato con l’MTR-2 ad opera della richiamata delibera n. 363/2021 e determina n. 2/2021 dell’Autorità di regolazione per l’energia, reti e ambiente. In effetti, il nuovo prospetto del PEF pluriennale, contenuto all’interno del tool messo a disposizione dalla stessa ARERA, deve essere assunto solo per la parte che riguarda l’anno 2022, in quanto solo questo rileva per la procedura di approvazione delle tariffe TARI, dopo che è stato validato dall’Ente Territorialmente competente (ETC) o in sua assenza dal Comune, seguendo la procedura di cui all’art. 7 dell’MTR-2.

A tale valore, tuttavia, occorre sottrarre le cd “componenti a valle del PEF”, già individuate dal precedente MTR, ora indicate all’art. 1.4 della determina n. 2/2021, ossia:

a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell’articolo 33 bis, del decreto-legge 248/07;

b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell’attività di recupero dell’evasione;

c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;

d) le ulteriori partite approvate dall’Ente territorialmente competente.

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