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Finanza di progetto e discrezionalità della PA
A cura di Avv. Maurizio Maria LUCCA, Segretario Generale Enti Locali e Development Manager

La sez. III del Consiglio di Stato (estensore Marra), con la sentenza n. 8072 del 19 settembre 2022, conferma che la procedura di project financing, ancorché procedimentalizzata, è connotata da amplissima discrezionalità amministrativa, tale da non potere essere resa coercibile nel giudizio amministrativo di legittimità, essendo intesa non già alla scelta della migliore fra una pluralità di offerte, sulla base di criteri tecnici ed economici preordinati, ma alla valutazione di un interesse pubblico che giustifichi, alla stregua della programmazione delle opere pubbliche, l’accoglimento della proposta formulata dall’aspirante promotore, al punto da ritenere (in una visione quanto mai estesa) che anche in presenza dell’individuazione del promotore la PA goda del potere (inesauribile) di non proseguire l’iter procedimentale di gara a fronte del prevalente interesse pubblico (da esternare).

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