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Le società pubbliche e le operazioni straordinarie nell’art. 5 del Tuspp novellato dalla Legge per il mercato e la concorrenza
A cura di Roberto Camporesi
L’art. 5 del d.lgs. n. 175 del 2016 (“Tuspp”), come recentemente modificato dall’art. 11 comma 1, lett. a), della legge n. 118 del 2022 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) prevede che l’atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione (diretta o indiretta) sia trasmesso dall’Amministrazione pubblica procedente (come definita dall’art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 175 del 2016) all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri attribuiti dall’articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e alla Corte dei conti, che deve deliberare, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell’atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del medesimo articolo 5, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i princìpi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa.
La norma ha previsto nuovi compiti per la Corte dei Conti intervenendo nella procedura di costituzione di una società o per l’acquisto di una nuova partecipazione.
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