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Partecipazioni indirette e parere preventivo della Corte dei conti: inammissibile l'istanza riferita alla costituzione di nuove società
A cura di Fabio Moretti

L’estensione applicativa dell’art. 5 TUSP, con riferimento alle partecipazioni indirette, concerne i soli casi di acquisizione e non anche quelli di costituzione di nuove società.

Gli atti deliberativi relativi alla costituzione di nuove società indirette non rientrano conseguentemente nello spettro di analisi stabilito in capo alle competenti Sezioni della Corte dei conti.

È quanto affermato dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna, nella deliberazione n. 123/2023/PASP del 29 agosto 2023, rispetto agli atti deliberativi ricevuti da un comune ai fini dell’espressione del parere di cui al menzionato art. 5, comma 3 TUSP, in merito all’operazione di costituzione di una nuova società a partecipazione mista pubblico-privata da parte di società preesistente ad intera partecipazione pubblica della quale l’ente locale riveste già la qualità di socio, per la gestione del servizio idrico integrato nell’ambito territoriale della Provincia di Reggio Emilia.

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