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Trasporto pubblico locale: è illegittima la proroga dell’affidamento diretto giustificata dalla mera necessità dell’Ente di “riorganizzare le proprie attività, in funzione delle novità normative intervenute”
A cura di Fabio Moretti
La proroga dell’affidamento diretto del servizio di trasporto pubblico locale (TPL) e dei servizi correlati (come la gestione della sosta tariffata, i parcheggi di scambio e quelli fuori sede stradale) giustificata dalla mera necessità dell’Ente di “riorganizzare le proprie attività, in funzione delle novità normative intervenute” è illegittima, non trovando fondamento in alcuna base giuridica dell’ordinamento vigente che legittimi la prosecuzione del rapporto contrattuale; né può considerarsi legittima semplicemente in ragione dell’impossibilità per l’Ente di ottemperare tempestivamente agli obblighi imposti dalla nuova disciplina di cui al d.lgs. n. 201/2022, in vigore già dal 31 dicembre 2022.
È questa la conclusione del provvedimento AS1910, con cui l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, dopo avere espresso un parere motivato a Roma Capitale, in base all’articolo 21-bis della legge n. 287/1990, ed in assenza di riscontri nei termini normativamente previsti, ha stabilito di impugnare presso il TAR Lazio la deliberazione con cui la Giunta Capitolina ha prorogato l’affidamento del trasporto pubblico locale ad ATAC fino al 31 dicembre 2023.
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