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Servizio di distribuzione gas: ok alla norma su pagamento canoni concessioni scadute

Legge di Bilancio: il gestore uscente resta obbligato al pagamento del canone di concessione previsto dal contratto

Mediante l’approvazione in via definitiva del ddl n. 2611, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019” (Legge di Bilancio 2017), è stata approvata una norma sul pagamento canoni concessori del servizio di distribuzione del gas in merito alle concessioni scadute.
Al punto 453 della norma è previsto che “L’articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, si interpreta nel senso che il gestore uscente resta obbligato al pagamento del canone di concessione previsto dal contratto. Le risorse derivanti dall’applicazione della presente disposizione concorrono al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti locali”.
In concreto, la norma di interpretazione autentica prevede che nelle ipotesi di cui all’art. 14 comma 7 del d. lgs. 164/2000 (quella in cui il gestore uscente resta comunque obbligato a proseguire la gestione del servizio, limitatamente all’ordinaria amministrazione, fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento) il gestore uscente resta obbligato al pagamento del canone di concessione previsto dal contratto.
La norma possiede inoltre efficacia retroattiva, essendo “norma di interpretazione autentica”, e comporta quindi l’obbligo di pagamento per canoni precedenti alla sua entrata in vigore e – ovviamente per quelli futuri sino alla gara d’Ambito.
Il testo ricalca esattamente quello proposto da ANCI Lombardia, e segna un importante risultato delle iniziative messe in atto dall’Associazione nella tutela dei Comuni.


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