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Del (mancato) coordinamento tra codice della crisi e Tusp
A cura di Stefano Pozzoli

Pare oramai frequente, nei pareri delle Sezioni regionali di controllo, l’idea che le decisioni dell’EGATO condizionino le decisioni dei Comuni a tale punto che, tutto sommato, il contenuto della delibera di consiglio comunale ex art. 5 non sia poi così essenziale quando si tratta di operazioni societarie da inquadrare entro lo spazio di un affidamento.

Questo sembra dire la Corte dei conti per la Liguria in merito ad una deliberazione del Comune di Imperia, in merito alla quale si esprime, con deliberazione n. 172/2024/PASP, con un parere decisamente ambiguo sulla scelta del Comune di Imperia di trasformare il proprio credito in capitale nella locale società del servizio idrico integrato, nel senso che, pur criticando sotto molti profili la delibera del consiglio comunale, non esplicita un parere negativo, ma salva l’operazione in calcio d’angolo, con un “posta la scelta dell’ATO Idrico imperiese di ricorrere alla società a capitale misto pubblico-privato quale modello di affidamento della gestione integrata del servizio idrico e, dunque, dato lo scarso margine di discrezionalità residuante in capo all’ente procedente, senza entrare nel merito di detto affidamento (…) le argomentazioni esplicitate nell’atto deliberativo appaiono sufficienti a giustificare la scelta dell’acquisizione della partecipazione”.

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