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Il consigliere comunale non può accedere ad atti di società non “dipendenti” dall’Ente locale
A cura di Amedeo Scarsella
A cura di Amedeo Scarsella
Il diritto d’accesso del consigliere comunale, così come previsto dall’art. 43 del TUEL, può riguardare gli uffici comunali, le aziende speciali e le società di gestione di servizi pubblici in cui il Comune abbia partecipazione totalitaria oppure maggioritaria, ma non può investire attività di altri soggetti o enti. In particolare, non sussiste il diritto di accesso del consigliere comunale ai dati di una società a capitale pubblico nel caso di una partecipazione insufficiente a esprimere la relazione di dipendenza dal Comune.
Sono queste le conclusioni cui è giunto il TAR Toscana (Sez. I), mediante sentenza n. 1143 del 10 ottobre 2024.
Un consigliere comunale chiede di accedere ad atti di una società a capitale pubblico costituita da diversi comuni toscani, nessuno dei quali detiene la maggioranza delle azioni.
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