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Consiglio di Stato: assegnazione farmacie e incompatibilità del dipendente pubblico
Tra i vari chiarimenti espressi dai giudici, quello secondo cui l’art. 13 della legge 475/1968 specifica che il titolare di una farmacia ed il direttore responsabile non possono ricoprire posti di ruolo nell’amministrazione dello Stato e di enti locali o comunque pubblici, per cui il dipendente dello Stato o di un ente pubblico, qualora a seguito di pubblico concorso accetti la farmacia assegnatagli, dovrà dimettersi dal precedente impiego e l’autorizzazione alla farmacia sarà rilasciata dopo che sia intervenuto il provvedimento di accettazione delle dimissioni; secondo i giudici, l’incompatibilità in oggetto si applica anche qualora la partecipazione nella farmacia si sostanzi in un mero conferimento di capitali.
Parere Consiglio di Stato – Commissione speciale 3/1/2018 n. 69
Parere sul concorso straordinario per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche e il vincolo della gestione societaria e sul relativo regime di incompatibilità
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