TUSP e crisi di impresa

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Oggigiorno si osserva un panorama economico investito sempre più da crisi di impresa; crisi che non colpiscono solo il settore privato ma anche quello pubblico.

L’art.1 della legge fallimentare (R.D. 267/1942) stabilisce che gli enti pubblici sono esentati dal fallimento e dal concordato preventivo, ma sono soggetti alla procedura della liquidazione coatta amministrativa.

Nulla di specifico, però, è disposto dal R.D. 267/42 con riguardo alle società pubbliche.

Da qui una serie di sentenze, soprattutto di primo grado, che si sono variamente espresse sulla fallibilità o meno delle società pubbliche, e che hanno creato confusione tra gli operatori ed i terzi creditori.

Per ovviare alla mancanza di normative sulla crisi d’impresa delle società pubbliche, il legislatore, per la prima volta, va a disciplinare espressamente con l’art. 14 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 la crisi d’impresa delle società a partecipazione pubblica statuendone con chiarezza la fallibilità.

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